Class action
Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel D.Lgs. n. 198/209 e s.m.i., nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel D.Lgs. n. 150/2009, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal D.Lgs. n. 150/2009.
Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui sopra il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
Sono escluse dall’applicazione del decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla data del 31/12/2021, NESSUNA azione in giudizio.
Alla data del 31/12/2022, NESSUNA azione in giudizio.
Alla data del 31/12/2023, NESSUNA azione in giudizio.
Ultimo aggiornamento
6 Marzo 2024