Comune di Piana Crixia

IMU

Si comunica che con deliberazione C.C. n. 06 del 23/04/2014 è stata determinata la conferma, anche per l’anno 2014, delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.) e delle relative detrazioni, già stabilite con delibera C.C. n. 26/2012 e nello specifico:

  • 0,80% per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonchè per i fabbricati ed immobili ad uso non abitativo;
  • 0,40% per l’abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
  • detrazione di €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Con successva deliberazione C.C. n. 25 del 07/08/2014 è stata integrata la deliberazione sopra indicata.

Nello specifico è stata fissata un’ulteriore aliquota dello 0,50% per l’unità immobiliare concessa in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Si è dato altresì atto che il comma 708 dell’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabiltà 2014) ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 NON è dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale.


Con delibera C.C. n. 23 del 08/08/2015 sono state CONFERMATEper l’anno 2015, le aliquote in vigore nell’anno 2014.


Con delibera C.C. n. 11 del 30/04/2016, sono state CONFERMATEper l’anno 2016, le aliquote già in vigore nell’anno 2014.

Con la stessa delibera è stato dato atto che la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principalia condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 10 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il beneficio sopra indicato si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un’altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categosrie A/1, A/8 e A/9.


Con delibera C.C. n. 04 del 16/02/2017, sono state CONFERMATEper l’anno 2017, le aliquote già in vigore per l’anno 2014.

Con la stessa delibera è stato dato atto che la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile  concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 10 della L. 208/2015.

Il beneficio sopra indicato si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un’altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Con delibera C.C. n. 04 del 03/02/2018, sono state CONFERMATE, per l’anno 2018, le aliquote già in vigore per l’anno 2014.

Con la stessa delibera è stato dato atto che la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 10 della L. 208/2015.

Il beneficio sopra indicato si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un’altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Con delibera C.C. n. 03 del 26/03/2019, sono state CONFERMATEper l’anno 2019, le aliquote già in vigore nell’anno 2014.

Con la stessa delibera è stato dato atto che la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principalea condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 10 della L. 208/2015.

Il beneficio sopra indicato si applica anche nel caso in cuii il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un’altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1092 della L. n. 145/2018, la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.


IMU 2020:

La L. 27/12/2019 n. 160, art. 1, relativamente Imposta Comunale sugli Immobili IUC, prevede:

  • al comma 738, che: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
  • al comma 779, che: “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.”;
  • al comma 780, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge.”

Aggiornamento al 1°/06/2020:

La nuova disciplina IMU prevede uno speciale meccanismo per il calcolo dell’ammontare della rata di acconto da versare entro il 16/06/2020: LA PRIMA RATA E’ PARI ALLA META’ DI QUANTO VERSATO COMPLESSIVAMENTE A TITOLO DI IMU E TASI PER L’ANNO 2019.

Le disposizioni della nuova IMU sono contenute nei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160.

In allegato la Circolare n. 1/DF/2020, con il quale il MEF ha fornito chiarimenti fiscali sulla “nuova IMU”, abolendo la TASI con unificazione dei due tributi. La circolare contiene le specifiche relative al calcolo dell’acconto IMU 2020 riportando casi particolari.

In allegato, altresì, la Risoluzione 29/E del 29/05/2020 redatta dall’Agenzia delle Entrate che contiene le istruzioni per il versamento tramite i modelli F24 della nuova IMU nonchè l’indicazione dei codici tributo da utilizzare. Si specifica che, ad eccezione di n. 1 nuovo codice, i codici da utilizzare sono rimasti invariati.

L’art. 177 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, ha disposto che per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della L. n. 160/2019, relativamente a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i reltivi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il Versamento della rata “a saldo” dell’imposta dovuta per l’intero anno sarà eseguito, a conguaglio, sulla base delle nuove aliquote che verranno successivamente approvate.

L’art. 138 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha prorogato i termini per l’adozione gli atti deliberativi in materia di IMU al 31/07/2020, i quali una volta approvati saranno oggetto di pubblicazione.

 

Si avvisa che per il calcolo dell’acconto 2020 della nuova IMU non è possibile utilizzare l’applicativo presente in prima pagina reso disponibile da ANUTEL.

L’applicativo verrà nuovamente reso disponibile per il calcolo della rata a saldo e del conguaglio.

Ad ogni buon fine si allegano  in formato pdf i Modelli in bianco F24 e F24 Semplificato.

Aggiornamento al 31/07/2020:

Con Delibera C.C. n 12 del 30/07/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all’art. 1, commi 738-783 della L. 160/2019.

Con Delibera C.C. n. 13 del 30/07/2020 sono state determinate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all’art. 1, commi 738-783 della L. 160/2019 per l’anno 2020, e nello specifico:

  • Abitazioni Principale (A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2,C/6 e C/7): ESENTI
  • Abitazioni Principale (A/1,A/8, e A/9) e relative pertinenze (C/2,C/6 e C/7): 0,6%
  • Detrazione di imposta riconosciuta a favore della U.I. adibite ad abitazione principale (A/1,A/8 ne A/9) e relative pertinenze (C/2,C/6 e C/7): €. =200,00=
  • Per immobili diversi dall’abitazione principale: 1,03%
  • Aree fabbricabili: 1,03%
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994: AZZERATA
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0, 25%
  • Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,86% di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,10% a favore del Comune
  • Terreni agricoli: ESENTI

Con delibera C.C. n. 12/2020:

– è stato disposto che:

  • per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%.
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all’abitazione principale.

 è stato preso atto che:

  • l’art. 177 del D.L.19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77, ha disposto che in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2020, NON è dovuta la prima rata dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 738-783 della L. n. 160/2019, relativa a:
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • in considerazione dell’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, l’Amministrazione comunale pur non differendo la scadenza ordinaria dell’acconto IMU, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020, dispone la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamenti dell’acconto IMU effettuati entro il 30 settembre 2020.

N.B.: Tutte le comunicazioni presentate fino al 31/12/2019 per usufruire dei benefici previsti dalle precedenti normative, dovranno essere ripresentate nei termini previsti, ai fini della riconferma o meno delle stesse.

In allegato sono disponibili le dichiarazioni per le riduzioni/agevolazioni I.M.U. e nello specifico:

  • DICHIARAZIONE AL FINE DI OTTENERE LA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AL 50% PER INAGIBILITÀ O INABITABILITÀ ED EFFETTIVO NON UTILIZZO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMU
  • DICHIARAZIONE AL FINE DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE ASSIMILATA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMU
  • DICHIARAZIONE AL FINE DI OTTENERE LA RIDUZIONE AL 75% SULL’IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMU
  • DICHIARAZIONE AL FINE DI OTTENERE L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 50% PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER L’UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMU

In attesa dell’aggiornamento del banner posto in homepage di collegamento per il calcolo dell’IMU20, di seguito si fornisce il link a cui è possibile collegarsi per effettuare comunque il calcolo:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G542

 

Il versamento della PRIMA RATA dell’IMU 2020 dovrà essere effettuato entro il 16/06/2020, utilizzando il modello F24 e secondo le indicazioni sopra riportate.

Il versamento della SECONDA RATA dell’IMU 2020 dovrà essere effettuato entro il 16/12/2020, utilizzando il modello F24 (N.B. Il versamento dovrà essere effettuato “A conguaglio” sulla base delle nuove aliquote che verranno approvate entro il 31/07 p.v.)


IMU 2021:

Con Delibera C.C. n. 03 del 10/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state confermate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all’art. 1, commi 738-783 della L. 160/2019 per l’anno 2021, determinate con deliberazione C.C. n. 13/2020.

E’ stato preso atto che l’art. 1, comma 599 della L. 30/12/2020 n. 178 (c.d. Legge di Bilancio), ha disposto che in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021, NON è dovuta la Prima rata dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 738-783 della L. n. 160/2019, relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743 della L. 27/12/2019 n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743 della L. 27/12/2019 n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il versamento della PRIMA RATA dell’IMU dovrà essere effettuato entro il 16/06/2021, utilizzando il modello F24 e secondo le indicazioni sopra riportate.
Il versamento della SECONDA RATA dell’IMU dovrà essere effettuato entro il 16/12/2021, utilizzando il modello F24 e secondo le indicazioni sopra riportate.


IMU 2022:

Con Delibera C.C. n. 03 del 06/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state confermate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all’art. 1, commi 738-783 della L. 160/2019 per l’anno 2022, determinate con deliberazione C.C. n. 13/2020.

Nella deliberazione sopra indicata è stato dato atto:

  1. di quanto disposto dall’art. 1, comma 743 della L. 30/12/2021 n. 234 che testualmente recita: “Limitatamente all’anno 2022 la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022”;
  2. che ai sensi dell’art. 1, comma 751 della L. 27/12/2019 n. 160 a decorrere dal 1°/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall’IMU;
  3. che l’art. 1, comma 741, lett. b) della L. 160/2019, così come modificato dall’art. 5-decies del D.L. 21/10/2021 n.146, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215, testualmente recita: “b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. […]”.

Il versamento della PRIMA RATA dell’IMU dovrà essere effettuato entro il 16/06/2022, utilizzando il modello F24 e secondo le indicazioni sopra riportate.
Il versamento della SECONDA RATA dell’IMU dovrà essere effettuato entro il 16/12/2022, utilizzando il modello F24 e secondo le indicazioni sopra riportate.

La scadenza per l’invio delle dichiarazioni IMU relative all’anno 2022 è il 30/06/2023.


IMU 2023:

Con Delibera C.C. n. 03 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state confermate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all’art. 1, commi 738-783 della L. 160/2019 per l’anno 2023, determinate con deliberazione C.C. n. 13/2020.

Nella deliberazione sopra indicata è stato dato atto:

  1. che ai sensi dell’art. 1, comma 751 della L. 27/12/2019 n. 160 a decorrere dal 1°/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall’IMU;
  2. ai sensi dell’art. 1, comma 48 della L. 30/12/2020 n. 178, a decorrere dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019 n. 160, è applicate nella misura della metà;
  3. che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 Settembre – 13 Ottobre 2022 n. 209 (pubblicata sulla G.U. n. 42/2022 – prima serie speciale), ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” anzichè disporre “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora bitualmente e risiede anagraficamente“. Inoltre, in via conseguenziale, la Corte Costituzionale hha altresì dichiarato l’illeggittimità dell’art. 1, comma 741, lett. b) della L. n. 160/2019.

Il versamento della PRIMA RATA dell’IMU dovrà essere effettuato entro il 16/06/2023, utilizzando il modello F24 e secondo le indicazioni sopra riportate.
Il versamento della SECONDA RATA dell’IMU dovrà essere effettuato entro il 16/12/2023, utilizzando il modello F24 e secondo le indicazioni sopra riportate.

La scadenza per l’invio delle dichiarazioni IMU relative all’anno 2023 è il 30/06/2024.

Documentazione

03_Conferma-IMU.pdf Delibera C.C. 03 del 10/03/2021
dichiarazione-per-riduzione-immobile-locazione-canone-concordato.pdf Dichiarazione per riduzione immobile locazione canone concordato
dichiarazione-abitazione-assimilata-alla-principale.pdf Dichiarazione abitazione assimilata alla principale
3_Del.C.C.n.13_2020.pdf Delibera C.C. 13 del 30/07/2020
Regolamento-IMU-2.pdf Nuovo Regolamento IMU
2_Del.C.C.n.12_2020.pdf Delibera C.C. 12 del 30/07/2020
Modello_F24_semplificato.pdf Modello F24 Semplificato
MODELLO_F24.pdf Modello F24
RISOLUZIONE-n_29_29-maggio-2020.pdf Risoluzione n.29E Agenzia Entrate
Circolare-MEF-n.1-DF-2020.pdf Circolare MEF n.1-DF-2020
03_Conferma-IMU-1.pdf Delibera C.C. n. 3 del 26/03/2019
Del.C.C.n.04_2018.pdf Delibera C.c. n. 04 del 03/02/2018
04_Conferma-IMU.pdf Del. C.C. n. 04 del 16/02/2017
S22C-116051818190.pdf Del. C.C. n. 11 del 30/04/2016
23_Conferma-IMU-1.pdf Del. C.C. n. 23 del 08/08/2015
1_Delibera-C.C.-n.-25_2014.pdf Delibera C.C. n. 25 del 07/08/2014
Delibera-C.C.-6-2014.pdf Delibera C.C. n. 06 del 23/04/2014
03_Conferma-IMU-2022.pdf Delibera C.C. n. 03 del 06/04/2022
Del.C.C.n.03_2023-Conferma-IMU.pdf Delibera C.C. n. 03 del 29/03/2023

Ultimo aggiornamento

11 Settembre 2023