TASI
TASI – ABROGATA DAL 2020
Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con delibera C.C. n. 23 del 07/08/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).
Con delibera C.C. n. 24 del 07/08/2014 è stata determinata un’unica aliquota per l’applicazione della TASI nella misura dello 0,19%.
Tale aliquota è stata AZZERATA per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D10).
Con delibera C.C. n. 24 del 08/08/2015 è stata CONFERMATA, per l’anno 2015, l’aliquota dello 0,19% nonchè l’azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Con delibera C.C. n. 13 del 30/04/2016 è stata CONFERMATA, per l’anno 2016, l’aliquita dello 0,19% per i fabbricati e le aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’ stato altresì confermato l’azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Con delibera C.C. n. 05 del 16/02/2017 è stata CONFERMATA, per l’anno 2017, l’aliquota dello 0,19% per i fabbricati e le aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’ stato altresì confermato l’azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Con delibera C.C. n. 05 del 03/02/2018 è stata CONFERMATA, per l’anno 2018, l’aliquota dello 0,19% per i fabbricati e le aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitaizone principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’ stato altresì confermato l’azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Con delibera C.C. n. 04 del 26/03/2019 è stata CONFERMATA, per l’anno 2019, l’aliquota dello 0,19% per i fabbricati e le aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’ stato altresì confermato l’azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
TASI ANNO 2020 – ABROGATA:
La L. 27/12/2019 n. 160, art. 1, relativamente Imposta Comunale sugli Immobili IUC, prevede:
- al comma 738, che: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); (…).”;
- al comma 779, che: “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.”;
- al comma 780, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge.”
SI AVVISA CHE DALL’ANNO 2020 LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E’ STATA ABROGATA.
L’ALIQUOTA VERRA’ UNIFICATA ALLA NUOVA IMU COME PREVEDE LA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE.
Documentazione
Ultimo aggiornamento
27 Dicembre 2021